1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono da considerarsi quelli relativi a situazioni di emergenza che implicano:
a) l'invio di missioni di soccorso e di derrate alimentari in aree colpite da carestie e da fame;
b) l'avvio di interventi in campo igienico-sanitario in aree colpite da calamità;
c) la costruzione di strutture di accoglienza per i rifugiati e l'apprestamento di ogni altra necessità per il medesimo fine;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c).
2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro del lavoro e della